Mozione al Consiglio federale

 

Le bandiere straniere devono poter essere esposte solo se accompagnate da quella svizzera

 

Testo

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’art 11 della Legge sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici con l’aggiunta di una lett. c del seguente tenore:

 

c bandiere di paesi stranieri possono essere esposte da privati solo se affiancate da una bandiera svizzera, di dimensioni almeno pari.

 

Motivazione

In Svizzera si è purtroppo radicata da tempo l’abitudine, da parte di privati cittadini o persone giuridiche, di esporre bandiere straniere, non accompagnate da quella svizzera.

Un’abitudine che urta la sensibilità di quei cittadini elvetici che sono, fortunatamente, ancora legati alle proprie origini.

L’esposizione di una bandiera è tutelata dal diritto costituzionale alla libertà d’espressione; diritto che però nel caso concreto non si vuole limitare. Non si pretende infatti di proibire a privati l’esposizione di bandiere straniere; si richiede però che una bandiera straniera debba essere esposta accompagnata da una bandiera elvetica, di uguale misura.

Ciò rappresenterebbe un piccolo segno di rispetto per la nazione ospitante. Un segno di rispetto che non pare eccessivo né sproporzionato richiedere, specialmente a cittadini stranieri che dichiarano di volersi integrare nel nostro Paese.

Disposizioni come quella proposta non sono peraltro sconosciute in Europa: norme analoghe risultano infatti essere in vigore in Danimarca ed in Polonia, e potrebbero quindi essere prese a modello nell’evasione della richiesta contenuta nel presente atto parlamentare.

 

Lorenzo Quadri

Lega dei Ticinesi