Domanda al Consiglio federale
Il 1° gennaio 2010 il Consiglio federale ha modificato – pare tramite un semplice esibito – l’ordinanza sulle case da gioco (OCG), aumentando l’imposizione sui casinò.
Prima di tale modifica l’OCG prevedeva un’aliquota di base del 40 % per l’imposta riscossa sul prodotto lordo dei giochi dei casinò (PLG). Tale imposta era riscossa fino a un PLG di 20 milioni di franchi per i casinò di tipo A e di 10 milioni di franchi per i casinò di tipo B. Oltre tale soglia, l’aliquota di base aumentava dello 0,5 % per ogni ulteriore milione di franchi di PLG, fino a raggiungere un’aliquota massima dell’80 %. Attualmente per i casinò A si è abbassata da 20 a 10 milioni di franchi la soglia dalla quale inizia a progredire l’aliquota fiscale pesando in modo importante sui bilanci aziendali prima di imputare i costi operativi.
Il Consiglio federale è consapevole che con la citata modifica dell’Ordinanza sulle case da gioco, viene vanificato il principio sancito dall’art 41 della legge federale sulle case da gioco, in base al quale il prelievo fiscale gravante sui casinò deve permettere a questi ultimi di ricavare un rendimento adeguato dal capitale investito, e che la modifica sta mettendo in grave difficoltà in particolare le case da gioco ticinesi, già pesantemente penalizzate dal cambio euro/franco?
Lorenzo Quadri
CN Lega dei Ticinesi