Sembra una di quelle notiziole un po’ astruse di cui al cittadino in fondo poco importa. Il Tribunale federale ha infatti stabilito, in una sentenza del 27 ottobre e resa nota nei giorni scorsi, che gli assegni familiari integrativi (AFI) e gli assegni di prima infanzia (API), previsti dal diritto ticinese, non vanno considerati come un aiuto sociale.
Tale era però la prassi finora seguita dall’Ufficio della migrazione e dal Consiglio di Stato, sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale amministrativo. Questa giurisprudenza viene ora smentita dal Tribunale federale.
Di conseguenza, come si legge nel comunicato diramato venerdì dal Dipartimenti delle istituzioni “i servizi cantonali competenti provvederanno quindi da subito a conformarsi ai termini della decisione del Tribunale federale, ciò stando a significare che non sarà più data la possibilità di adottare dei provvedimenti quali: l’ammonimento, la non concessione, il mancato rinnovo rispettivamente la revoca di permessi B o C a quei cittadini stranieri che beneficiano degli assegni AFI e API”.
I permessi B ringraziano
A questo punto il comune cittadino potrebbe dire: “boh, ma che roba è? Che m’importa?”.
Invece importa eccome. Ancora una volta il TF ha allargato la possibilità per permessi B che sono a carico del nostro stato sociale di rimanere in Svizzera a spese del contribuente. Quindi si agevola l’immigrazione nello stato sociale, giocando sulla definizione di “aiuto sociale”. Il Ticino ha una politica generosa a sostegno delle famiglie con figli. Il TF trasforma adesso questa generosità in boomerang. All’interno della stessa UE – alla faccia della libera circolazione – si prendono provvedimenti, sempre più incisivi, per evitare che l’immigrazione svuoti le casse pubbliche. Altro che “immigrazione uguale ricchezza”, come starnazzano i nostrani adepti del politikamente korretto. Invece da noi, ancora una volta, si va controcorrente. Aumenta la generosità nei confronti degli immigrati che sono a carico del contribuente. E quindi l’attrattività. La stessa cosa accade con gli asilanti.
Autonomia finanziaria
Chi ottiene un permesso B per esercizio di attività lavorativa deve essere anche autonomo finanziariamente. Si tratta di un requisito essenziale per l’ottenimento del permesso. Sappiamo che c’è chi fa il furbo: vedi le reti di contratti di lavoro farlocchi su cui basare il rilascio del permesso. Però nel giro di un paio di mesi (ma anche meno) i contratti di lavoro vengono “misteriosamente” rescissi. Sicché il neo dimorante si mette a carico della disoccupazione e dell’assistenza (e nümm a pagum). Nel Canton Berna ad esempio è stata scoperta una rete gestita da cittadini portoghesi.
Meccanismo che non funziona
Ma anche per chi è in perfetta buona fede le cose possono cambiare e l’autonomia finanziaria che inizialmente c’era può venire a mancare. Non è colpa del diretto interessato. Ma neanche della collettività ticinese. Il prezzo di questa situazione non deve dunque pesare sul groppone del contribuente. Patti chiari, amicizia lunga: se l’autonomia finanziaria finisce, finisce anche il permesso rilasciato con quel presupposto.
Però questo meccanismo già ora non funziona: infatti attualmente a Lugano il 16% dei casi d’assistenza sono permessi B. A livello cantonale la situazione è senz’altro analoga. Dopo la decisione del Tribunale federale la percentuale aumenterà. E con essa la spesa.
Chi ne approfitta
Inoltre, per la serie “accà nisciuno è fesso”, sappiamo bene che c’è chi si approfitta allegramente degli API facendo di proposito un figlio ogni tre anni per staccare un nuovo assegno.
L’assegno di prima infanzia, infatti, garantisce il reddito di tutta la famiglia quando almeno un figlio ha un’età inferiore ai tre anni: e questa non sarebbe una prestazione assistenziale? Per contro, l’assegno integrativo copre solo il fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto 15 anni.
Calamita
La sentenza del TF non mancherà dunque generare un effetto calamita. I servizi colonizzati dai kompagni che sull’immigrazione ci campano, già si fregano le mani. E si preparano ad affrontare “a dovere” i potenziali beneficiari: non temete, i ticinesotti vi mantengono! Già oggi ritirare un permesso B causa assistenza, in caso di ricorsi, era un’operazione proibitiva. Tant’è che le volte in cui riusciva, faceva notizia. Figuriamoci da oggi via.
A questo punto una domandina s’impone:
– quali conseguenze finanziarie si prevede avrà la nuova giurisprudenza del TF che viene incontro ai dimoranti a carico del contribuente?
Lorenzo Quadri