Iniziativa parlamentare elaborata
Intervenire in modo più incisivo nei confronti delle persone in assistenza che rifiutano senza validi motivi le attività d’inserimento professionale
In un periodo di crisi economica e di elevate percentuali di disoccupazione, il reinserimento professionale è una priorità sociale.
A fronte di numerose persone rimaste senza lavoro e senza indennità di disoccupazione, e pertanto finite a carico dell’assistenza, desiderose di impegnarsi e di fare tutto il possibile per tornare ad essere attive professionalmente ed economicamente indipendenti, ce ne sono altre che, nelle medesime condizioni, non colgono deliberatamente le possibilità che vengono loro offerte di svolgere un’attività remunerativa, trovando più comodo adagiarsi in una situazione di assistenza passiva.
Partendo dal presupposto che è dovere di chi riceve una prestazione assistenziale dallo Stato, quindi dalla collettività , impegnarsi per rendersi indipendente, è evidente che comportamenti che vanno nella direzione contraria devono essere efficacemente disincentivati.
Le misure attualmente adottate nel perseguire il citato obiettivo, tuttavia, non appaiono sempre sufficientemente deterrenti.
Nella grande maggioranza dei casi in cui il beneficiario di PA rifiuti senza validi motivi una misura d’inserimento, la sanzione si limita infatti ad una modesta penalità pecuniaria. Penalità che il destinatario ha buon gioco nel recuperare con piccoli lavoretti in nero, molto meno impegnativi di una misura d’inserimento.
Con la seguente iniziativa parlamentare, presentata nella forma elaborata, si propone pertanto di modificare il cpv 5 dell’art 31 d della Legge sull’assistenza sociale (LAS) come segue:
Tenore attuale:
– Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23.
Nuova proposta:
– Al beneficiario che rifiuta di seguire un’attivitĂ d’inserimento senza valido motivo viene sospeso il versamento della prestazione.
Al proposito si rileva che il riferimento all’art. 23 contenuto nel testo attuale («Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato») non è necessario nella nuova versione, poiché la persona colpita dalla sospensione del versamento proposta con la presente iniziativa, può facilmente riattivare il versamento accettando la misura d’inserimento oggetto, da parte sua, di ingiustificato rifiuto.
Lorenzo Quadri