I sindaci dei Comuni italiani di confine sembrano improvvisamente accorgersi dell’importanza che rivestono per loro i ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri.
Dalle dichiarazioni dei citati sindaci, tuttavia, emerge chiaramente che i ristorni non vengono utilizzati per lo scopo cui sono destinati, ovvero la realizzazione di opere infrastrutturali (che peraltro oggi, a oltre tre decenni dall’entrata in vigore degli accordi, avrebbero dovuto essere ampiamente realizzate) bensì per ben altri: ad esempio il finanziamento dello Stato sociale.
L’utilizzazione dei ristorni per scopi diversi da quelli per cui tali ristorni sono stati accordati è un ulteriore, importante elemento a sostegno del blocco del loro versamento.
Blocco che per il Cantone è materialmente fattibile, malgrado finora il CdS abbia sempre “gettato la palla” alla Confederazione, poiché sono i Cantoni ad effettuare i versamenti. Lo sancisce l’art. 4 dell’accordo tra Svizzera ed Italia del 1974, che recita: «La compensazione finanziaria sarà versata dagli organi finanziari dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria centrale italiana, intestato al Ministero del Tesoro e denominato: compensazioni finanziarie per l’imposizione operate (sic) in Svizzera sulle rimunerazioni dei frontalieri italiani».
All’art. 3 sono indicate anche le modalità del versamento, ossia: «in un versamento unico nel corso del primo semestre dell’anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce».
Degno di nota è pure l’articolo 5 dell’accordo, che recita: «almeno una volta all’anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri delle Regioni, nonché esponenti designati dei Comuni (…) da parte svizzera, i rappresentanti dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l’esame dei problemi inerenti l’applicazione del presente accordo. In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l’utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti Comuni».
C’è da chiedersi se questi incontri annuali avvengano effettivamente, ciò che non pare essere il caso.
Se avvenissero mal si comprenderebbe come mai il Ticino, parte direttamente in causa (contrariamente alle tesi del Consiglio di Stato che da anni scarica il barile sulla Confederazione), non abbia espresso in modo chiaro alla controparte la necessitĂ di una sostanziale revisioni dei ristorni.
Chiedo pertanto al lod. Consiglio di Stato:
– A mente del CdS, il fatto che i ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri vengano utilizzati dai Comuni beneficiari per scopi diversi da quelli per cui i ristorni sono stati istituiti, non costituisce un argomento in piĂą per bloccare i pagamenti?
– Il CdS conferma che il versamento di quest’anno non è ancora stato effettuato, essendo previsto per fine giugno?
– PoichĂ© il pagamento, come da accordo del 1974 art 4 è di competenza dei Cantoni, e quest’anno non è ancora stato effettuato: è intenzione del CdS bloccare i ristorni in attesa di una revisione sostanziale di questi ultimi? Se no, perchĂ©?
– Gli incontri annuali di cui all’art. 5 dell’accordo, vengono effettuati? Se no, perchĂ©? Se sì, quando si è svolto l’ultimo? Cosa è stato detto in quell’occasione?
– I comuni italiani hanno informato annualmente, sempre da art 5 dell’accordo, sull’utilizzo dei ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri? Se no, perchĂ©?
– L’eventuale violazione delle prescrizioni dell’art. 5 non costituirebbe un motivo ulteriore per bloccare il versamento dei ristorni?
Con la massima stima
Lorenzo Quadri