Interrogazione al Consiglio di Stato
Tra i vari svantaggi portati al Ticino dalla riforma della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) entrata in vigore lo scorso primo aprile, figura l’articolo 23 capoverso 3 bis. Questa nuova disposizione che ha lo scopo di impedire che persone senza lavoro che seguono un programma d’inserimento professionale organizzato da un ente pubblico possano, a seguito di quest’ultimo, maturare il diritto all’apertura di un termine quadro LADI (cosa che invece accadeva in precedenza).
Come spiega al proposito la direttiva della SECO “023-Prassi LADI 2011/16”, del luglio 2011, “lo scopo di queste disposizioni è di impedire l’insorgere di un diritto alla disoccupazione determinato dall’ente pubblico”.
Ci troviamo in sostanza davanti ad uno scarica-barile di persone senza lavoro dalla Disoccupazione all’Assistenza, ossia dalla Confederazione (che finanzia la LADI) ai Cantoni ed ai Comuni (che pagano le prestazioni assistenziali). Uno scarica-barile perfettamente in linea con lo stile della riforma LADI.
E’ quindi importante che il campo d’applicazione dell’articolo 23 cpv 3 bis LADI risulti il più possibile ristretto: ovvero, che il minor numero possibile di iniziative d’inserimento professionale ricada sotto tale norma.
Si tratta insomma di cercare in qualche misura di salvaguardare la possibilità, per i disoccupati che seguono provvedimenti d’inserimento professionale, di maturare il diritto alla riapertura di un termine quadro LADI.
Al proposito, la citata direttiva della SECO recita:
“In generale, tutti i provvedimenti di inserimento professionale e di integrazione rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 23 capoverso 3 bis LADI (…). Nella maggior parte dei casi tali provvedimenti sono facilmente reperibili, poiché essi si svolgono chiaramente al di fuori del mercato del lavoro primario e sono diretti da un responsabile di progetto incaricato di organizzare un’occupazione per le persone che beneficiano delle prestazioni delle assicurazioni sociali. Tuttavia sussiste una zona “grigia”, in particolare se questi provvedimenti sono organizzati presso amministrazioni cantonali e comunali o associazioni private e organizzazioni parastatali. Invitiamo quindi Cantoni a prendere contatto con la SECO per discutere di tali provvedimenti ed evitare qualsiasi malinteso (…)”.
Nell’ottica di, come indicato in precedenza, salvaguardare almeno in parte la possibilità per i disoccupati che seguono provvedimenti d’inserimento professionale di maturare il diritto alla riapertura di un termine quadro LADI, è importante che il Cantone raccolga l’invito della SECO: questo nel tentativo di beneficiare, in una qualche misura – vista anche la difficile situazione occupazionale nel nostro Cantone – della “zona grigia” citata dalla SECO.
Si chiede pertanto al lod. Consiglio di Stato:
– Il CdS ha discusso con la SECO onde definire i termini d’applicazione (limitandoli il più possibile) dell’articolo 23 cpv 3 bis LADI?
– Se sì, con quale esito?
– Se no, quando avverrà tale presa di contatto?
Con la massima stima
Lorenzo Quadri
Michele Guerra